Annuncio di esportazione di determinati prodotti chimici
Descrizione del servizio
Gli esportatori che intendono esportare sostanze soggette alla procedura PIC (allegato 2) e/o sostanze vietate o severamente regolamentate in Svizzera per motivi di protezione della salute o dell’ambiente (allegato 1), oppure preparati contenenti tali sostanze, devono trasmettere all’UFAM un annuncio di esportazione almeno 30 giorni prima della prima esportazione, per ogni anno civile e per ciascuna Parte importatrice.
Per notificare un’esportazione, occorre compilare il modulo elettronico «Annuncio di esportazione secondo l’Ordinanza PIC» e allegare la scheda di dati di sicurezza. Il modulo compilato deve essere trasmesso elettronicamente all’UFAM.
L’UFAM verifica la completezza dei dati e finalizza l'annuncio di esportazione. Viene inoltre verificato che l’esportazione notificata di sostanze e preparati soggetti alla procedura PIC (allegato 2) sia presumibilmente conforme alla decisione della Parte importatrice.
Entro 15 giorni, l’UFAM comunica all’esportatore, tramite e-mail, il numero di identificazione dell'annuncio di esportazione, che deve essere indicato nella dichiarazione doganale elettronica.
L’UFAM trasmette la notifica di esportazione delle sostanze elencate nell’allegato 1, o dei relativi preparati, al Paese importatore al più tardi 15 giorni prima della data della prima esportazione.
Supporto
Ufficio federale dell’ambiente
3003 Berna
picdna@bafu.admin.ch