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Annuncio di esportazione di determinati prodotti chimici

Descrizione del servizio

Qui trovate tutti i servizi per l’annuncio di esportazione di determinati prodotti chimici pericolosi in conformità con l'Ordinanza PIC (attuazione della Convenzione di Rotterdam).

Utilizzi il modulo elettronico per notificare l'esportazione di prodotti chimici.

Gli esportatori che intendono esportare sostanze soggette alla procedura PIC (allegato 2) e/o sostanze vietate o severamente regolamentate in Svizzera per motivi di protezione della salute o dell’ambiente (allegato 1), oppure preparati contenenti tali sostanze, devono trasmettere all’UFAM un annuncio di esportazione almeno 30 giorni prima della prima esportazione, per ogni anno civile e per ciascuna Parte importatrice.

Per notificare un’esportazione, occorre compilare il modulo elettronico «Annuncio di esportazione secondo l’Ordinanza PIC» e allegare la scheda di dati di sicurezza. Il modulo compilato deve essere trasmesso elettronicamente all’UFAM.

L’UFAM verifica la completezza dei dati e finalizza l'annuncio di esportazione. Viene inoltre verificato che l’esportazione notificata di sostanze e preparati soggetti alla procedura PIC (allegato 2) sia presumibilmente conforme alla decisione della Parte importatrice.

Entro 15 giorni, l’UFAM comunica all’esportatore, tramite e-mail, il numero di identificazione dell'annuncio di esportazione, che deve essere indicato nella dichiarazione doganale elettronica.

L’UFAM trasmette la notifica di esportazione delle sostanze elencate nell’allegato 1, o dei relativi preparati, al Paese importatore al più tardi 15 giorni prima della data della prima esportazione.

Supporto

Ufficio federale dell’ambiente
3003 Berna
picdna@bafu.admin.ch

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