Domanda − Importazione di cani, gatti e furetti
Descrizione del servizio
Modulo di domanda per l’entrata o il rientro con cane, gatto o furetto da un Paese a rischio rabbia (OITEAc; art. 14 cpv. 4)
È necessaria l’autorizzazione solo per cani, gatti e furetti che:
- provengono da un Paese a rischio rabbia (o hanno soggiornato in un Paese a rischio rabbia negli ultimi 6 mesi) E
- entrano tramite traffico aereo diretto attraverso gli aeroporti di Zurigo, Ginevra o Basilea E
- viaggiano accompagnati dal detentore (se accompagnati da un’altra persona, la presa in consegna personale da parte del detentore deve essere avvenuta nel Paese di provenienza. Sono necessari i relativi giustificativi) E
- non sono destinati ad essere oggetto di un cambio di proprietà (né venduto o ceduto ad altre persone) dopo il passaggio del confine in Svizzera.
L’autorizzazione viene rilasciata se sono soddisfatte le condizioni di ingresso e di rientro.
Il modulo di domanda deve essere presentato online al più tardi 21 giorni prima della data d’ingresso prevista.
Gli animali devono:
- essere muniti di un microchip (OITEAc; art. 8) E
- essere vaccinati contro la rabbia: sono valide solo le vaccinazioni effettuate dopo l’impianto del microchip, a partire da 12 settimane di età dell’animale e senza lacune tra le singole vaccinazioni (OITEAc; art. 8 e 11) E
- avere un numero sufficiente di anticorpi (risultato di almeno 0,5 UI/ml): sono ammessi solo i test effettuati in laboratori riconosciuti dall’UE e con campioni di sangue prelevati non prima di 30 giorni dalla vaccinazione antirabbica (OITEAc; art. 15) E
- entrare in Svizzera non prima di 3 mesi dopo il prelievo di sangue. Questo vale per il primo ingresso in Svizzera e per gli animali vaccinati e / o sottoposti al test di laboratorio in un Paese terzo (OITEAc; art. 15). Se il termine di attesa non è ancora terminato, la prima data possibile per l’ingresso viene annotata nell’autorizzazione («Importazione non prima del»).
Oltre che dall’autorizzazione, l’animale deve essere accompagnato da un certificato veterinario e / o da un passaporto UE o CH per animali da compagnia (OITEAc; art. 14). Se è necessario il certificato veterinario, ciò è indicato nell’autorizzazione con la frase «Valido solo con il certificato veterinario». All’arrivo in aeroporto, il detentore deve presentarsi con l’animale e i documenti all’uscita doganale rossa per il controllo alla frontiera (OITEAc; art. 24).
Cani con orecchie e / o coda recise
L’ingresso in Svizzera con cani con orecchie e / o coda recise è generalmente vietato e possibile solo in casi eccezionali. Per maggiori informazioni: Domande e risposte sui cani con orecchie e/o coda recise.
Assistenza - Contatto
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